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Ampliamento di responsabilità dell’imprenditore e/o dell’amministratore di società secondo il nuovo scenario normativo del C.C.I.I. (art. 378 C.C.I.I. e artt 2476; 2486 e 2086 C.C.)

Con il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza si amplificano ulteriormente le ipotesi di responsabilità dell’imprenditore e/o dell’amministratore di società cosicché dinanzi all’ipotesi di crisi d’impresa questi ultimi corrono il rischio di dover fronteggiare eventuali perdite anche con il loro patrimonio personale. Tali conseguenze, potranno verificarsi ogni qual volta l’imprenditore e/o l’amministratore di società non abbia attivato, dinanzi alle perdite registrate, un piano di risanamento tempestivo ed adeguato ovvero, quando le medesime misure, se pur adottate, non siano state idonee a far uscire l’azienda dallo stato di crisi in tempi ragionevoli ed anche con le minori perdite possibili.

Il nuovo C.C.I.I. pone quindi l’accento sulle

misure di prevenzione dello stato di crisi laddove il fronteggiare con una certa tempestività i primi segnali dell’insorgenza della crisi e dell’insolvenza costituiscono uno degli obblighi fondamentali posti a carico dell’imprenditore e/o dell’amministratore di società.

In linea generale, l’imprenditore e/o l’amministratore dovrà mettere in campo un piano di risanamento già dinanzi ai primi segnali di crisi emergenti dall’analisi preventiva dei primi dati economico-finanziari e patrimoniali negativi che impongono, dunque, sin da subito, la necessità di correggere le strategie aziendali iniziali, al fine di scongiurare l’insorgere ovvero il peggioramento di tali dati. Se il processo di risanamento non viene attuato, l’imprenditore o amministratore di società può quindi essere soggetto a responsabilità illimitate e, in caso di fallimento o altra procedura concorsuale, potrebbe essere chiamato a rispondere personalmente delle proprie azioni o omissioni.

Gli obiettivi del nuovo C.C.I.I. possono quindi cosi sintetizzarsi:

a) Tutelare gli interessi dei terzi attraverso l’estensione delle garanzie rappresentate, come già detto sopra, dal patrimonio personale dell’imprenditore e/o dell’amministratore che non ha messo in campo idonee misure preventive;

b) Al tempo stesso promuovere il processo di risanamento delle imprese in difficoltà incoraggiando gli stessi creditori a sostenerlo.

Ed ancora, l’Art. 378 del nuovo C.C.I.I. – Responsabilità degli amministratori – amplia dunque le già esistenti previsioni normative indicate dagli artt. 2476 e 2486 del Codice Civile.

Nel dettaglio:

  1. all’art.2476 del codice civile, dopo il quinto comma è stato inserito quanto segue: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi».
  2. all’art.2486 del codice civile, dopo il secondo comma è stato aggiunto quanto segue: «Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».

L’ulteriore novità introdotta dal C.C.I.I., riguarda anche l’art.2086 c.c. laddove si ampliano gli obblighi in capo all’organo amministrativo rendendolo penalmente responsabile nel caso di mancata attuazione di misure idonee alla continuità aziendale che possono così sintetizzarsi.

L’amministratore dovrà:

  • gestire l’impresa, dotandola di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati al fine di rilevare tempestivamente la crisi d’impresa;
  • attivarsi “senza indugio” per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento per la risoluzione della crisi aziendale.

Tali nuovi obblighi riguardano le imprese in forma societaria dunque sia le società di persone sia le società di capitali.

Sintetizziamo di seguito alcune delle regole e delle procedure riferite agli assetti organizzativi-amministrativi e contabili finalizzate ad un corretto ed efficiente svolgimento dell’attività sociale:

  • identificazione delle funzioni dei compiti con anche le responsabilità attribuite ad ogni dipendente, funzionario e/o dirigente interno all’impresa;
  • l’esistenza di procedure operative scritte;
  • costante diffusione del flusso di informazioni;
  • programmazione dei risultati economici da raggiungere;
  • costante monitoraggio dei rischi a cui può andare incontro l’attività d’impresa;
  • pianificazione economico-finanziaria attraverso budget periodici, bilanci infrannuali ecc.

Oltre a quanto precede, si comprende quindi anche il perché il bilancio d’esercizio non possa più, da solo, rappresentare l’unico strumento idoneo a valutare lo stato di salute di un’azienda laddove lo stesso contiene dei dati economici e finanziari riferiti al passato e, dunque, anche la possibile presenza di una crisi già in atto cosicché, le misure preventive indicate dal nuovo C.C.I.I. finiscono ancora una volta per avere un ruolo determinante nel nuovo scenario normativo il cui scopo, come diffusamente detto sin qui, è proprio quello di prevenire una situazioni patologica in una fase ancora fisiologica dell’impresa con l’ulteriore obiettivo della continuità aziendale.

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