Distinzione tra cessione totalitaria di quote sociali e cessione d’azienda

Sottoponiamo alla vostra attenzione la recente Sentenza n.7470 del 20.03.2024 resa dalla V Sezione della Corte di Cassazione che, in linea con un orientamento ormai consolidato, ha ribadito la netta distinzione giuridica tra: cessione di quote societarie e cessione di azienda. Con tale decisione, viene ancora una volta chiarita e ribadita la netta distinzione tra i due diversi negozi giuridici laddove, la cessione di quote non modifica i rapporti giuridici della società, diversamente dalla cessione d’azienda che comporta, invece, il subentro della cessionaria in tutti i contratti in essere con la cedente.

Nel caso specifico:

La Suprema Corte si è pronunciata in merito ad una controversia scaturente dall’emissione di un atto di liquidazione con il quale l’amministrazione finanziaria aveva preteso riqualificare l’atto di cessione delle intere quote di una società, in atto di cessione d’azienda applicando, di conseguenza, una maggiorazione dell’originaria imposta di registro.

Il ragionamento dell’amministrazione finanziaria, si fondava sul presupposto – non corretto – che la cessione totalitaria delle quote sociali, simulava in realtà un atto di cessione di azienda cui conseguiva una tassazione del medesimo atto in misura proporzionale in luogo dell’imposta in misura fissa.

La Suprema Corte, ha censurato il ragionamento dell’amministrazione finanziaria ribadendo e chiarendo la netta distinzione tra i due diversi istituti giuridici, nei termini di seguito sintetizzati:

a) Preliminarmente, il negozio di cessione di quote sociali non può essere riqualificato come contratto di cessione di azienda con conseguente obbligo del cedente nel dover rispondere dei debiti sociali ai sensi dell’art. 2560 c.c. E Cioè, a prescindere dall’attività svolta dalla società commerciale ed anche dalla sua consistenza patrimoniale, il trasferimento da un soggetto ad un altro di una quota di partecipazione non è mai qualificabile come trasferimento della proprietà o del godimento di un’azienda, essendo quest’ultima il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 2555 c.c. Tale equiparazione, in realtà, non regge nemmeno operando – così come proposto dall’amministrazione finanziaria – un richiamo alla disciplina fiscale sull’imposta di registro la quale rievoca l’intrinseca natura e gli effetti giuridici prodotti dall’atto. Ne consegue, quindi, che, l’Amministrazione Finanziaria non può riqualificare sic et simpliciter l’atto facendo ricorso a contenuti diversi da quelli propri dell’atto presentato al momento della sua registrazione;

b) Proseguendo, gli ermellini evidenziano altresì la diversa disciplina a cui soggiacciono i due diversi negozi giuridici, precisando che nell’ipotesi di alienazione dell’azienda esistono conseguenze ben diverse da quelle previste per il negozio di cessione delle quote. Ad esempio, con l’alienazione dell’azienda, possono essere imposti a carico dell’alienante diversi obblighi, tra questi, quello di non intraprendere una nuova attività imprenditoriale che si ponga in concorrenza con l’attività imprenditoriale precedentemente esercitata con l’azienda ceduta. E non solo, perché sempre la cessione d’azienda produce l’ulteriore effetto della cessione dei crediti e dei debiti dell’azienda ovvero di tutti i rapporti contrattuali facenti capo all’azienda ceduta cosicché l’acquirente non è liberato dei debiti sorti anteriormente al trasferimento, a meno che i creditori ceduti non abbiano dato il loro consenso. In senso diametralmente opposto, con la cessione delle quote societarie, il cessionario continua l’attività della società in cui è subentrato come socio mentre i debiti della società continuano a gravare sulla stessa con totale liberazione del socio cedente la propria partecipazione, anche senza il consenso dei creditori.

Tali chiarimenti, resisi necessari a fronte di taluni ragionamenti non condivisibili da parte dell’amministrazione finanziaria, finiscono con il tranquillizzare gli imprenditori, gli investitori e gli stessi professionisti legali e fiscali favorendo, al tempo stesso, la pianificazione strategica e la conseguente gestione delle transizioni aziendali, evitando possibili ripercussioni nel settore delle imprese costituite in forma societaria.

Per maggiori approfondimenti, si rinvia al testo integrale della Sentenza n.7470 del 20.03.2024 che potrete leggere cliccando sul link sottostante. ⬇️

Per approfondimenti su questo e altri argomenti, lo Studio Peluso Avvocati è a vostra disposizione ➡ studiopeluso.com/contatti/

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